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Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 25/05/1971 (Rv. 351889 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL RIVENDICANTE - INOSSERVANZA - REIEZIONE DELLA DOMANDA - MANCANZA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ECCEZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351889-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL RIVENDICANTE - INOSSERVANZA - REIEZIONE DELLA DOMANDA - MANCANZA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ECCEZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

L'attore in revindica deve fornire la prova della proprieta della cosa rivendicata. Se egli non ottempera a tale Obbligo, la domanda va respinta, anche in difetto di apposita eccezione della controparte, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, la cui mancata prova puo essere rilevata d'ufficio dal giudice. (V 2831'68, mass n 335504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)