Sez. U, Sentenza n. 124 del 20/01/1964 (Rv. 300164 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - RIUNIONE DI PIU CAUSE - DECISIONE SUL MERITO DI UNA DELLE CAUSE - REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - RIUNIONE DI PIU CAUSE - DECISIONE SUL MERITO DI UNA DELLE CAUSE - REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Il principio secondo il quale il regolamento di giurisdizione, in dipendenza della sua funzione strettamente preventiva, non e piu possibile quando vi sia stata una qualunque pronunzia sul merito, ancorche relativa soltanto ad alcuni capi della domanda, non si puo ritenere applicabile quando il giudice abbia emesso pronunzia su piu cause riunite e la sentenza di merito abbia deciso definitivamente soltanto una di tali cause.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)