diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2008 (Rv. 602798 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Proposizione del regolamento di giurisdizione - Successiva riunione ad altre cause - Pronuncia in una di queste di sentenza non definitiva - Ammissibilità del regolamento - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602798-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

È ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in relazione ad una causa che successivamente sia stata riunita ad altre, anche se in una di queste sia stata emessa sentenza parziale, non essendo quest'ultima ostativa, in quanto con il ricorso si chiede una pronuncia definitiva sulla giurisdizione da determinarsi, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, che è quella dell'atto di citazione della causa originaria e non degli atti introduttivi delle cause riunite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)