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Sez. L - , Ordinanza n. 21973 del 10/09/2018 (Rv. 650531 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Pubblico impiego contrattualizzato - Dipendente vincitore di concorso per dirigente - Trattamento economico sino al conferimento del primo incarico - Trattamento fisso del dirigente - Spettanza - Trattamento accessorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650531-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in virtù dell'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998 (applicabile "ratione temporis"), al dipendente vincitore del concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno "ad personam" o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto, con esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), che è correlato all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)