diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8262 del 07/04/2010 (Rv. 613427 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Trasferimento d'azienda - Nozione - Fine di lucro - Necessità - Esclusione - Esistenza di un prodotto o servizio obbiettivamente caratterizzato ed economicamente valutabile - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613427-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., anche in base al testo precedente le modificazioni introdotte dall'art. 1 del d.lgs. n. 18 del 2001, qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate). Né osta, alla configurabilità del trasferimento, la mancanza di un fine di lucro, purché sussista un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento, dovendosi ritenere irrilevante, alla luce della giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 26 settembre 2000, C-175/99, Mayeur e con riferimento a vicende diverse dal trasferimento d'impresa, sentenza 16 ottobre 2003, Commissione c. Italia, C-32/02) che, ai fini dell'applicabilità della direttiva CE 77/187, l'attività sia esercitata non a fini di lucro e nell'interesse pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/02/2001 num. 18 art. 1, Direttive Commissione CEE 14/02/1977 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)