Sez. L, Sentenza n. 6388 del 19/04/2003 (Rv. 562376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Trasferimento tra due soggetti del complesso di beni aziendale con prosecuzione dell'attività - Scopo di lucro - Nozione ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. - Attività volta alla redditività anche senza scopo di arricchimento personale - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Costituisce trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., il passaggio in tutto o in parte del complesso organizzativo dei beni dell'impresa, accompagnato dal mantenimento della sua identità obiettiva, tra due soggetti, che esercitino entrambi attività economica a fine di lucro, tenendosi conto che quest'ultimo elemento è ravvisabile anche nel caso in cui i due soggetti svolgano una attività volta alla mera redditività, da intendersi come attività di prestazione di servizi contro conseguimento di utili per la costituzione di un patrimonio economico sufficiente allo svolgimento della attività stessa, senza uno scopo di arricchimento personale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)