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Sez. 1, Sentenza n. 612 del 22/11/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167471 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA DI CORREO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167471-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA DI CORREO - LIMITI.*

La chiamata di correo, se resa in Forma spontanea e circostanziata, pur nell'assenza di altri elementi di fatto, assume particolare valore indiziante, ove non sussistano elementi che possano farla ritenere motivata da rancore o risentimento. Tuttavia, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, le ammissioni di un imputato in ordine alla partecipazione di altri ad un fatto storico penalmente configurato, possono essere valutate col solo limite della legittimità della motivazione, di guisa che la chiamata di correo può essere apprezzata sia come prova piena che come indizio, in tutto o in parte, e in quanto tale può essere accolta o disattesa purché del convincimento derivatone sia fornita spiegazione logica, che non trascuri né contrasti con le altre risultanze processuali. (V mass n 164523).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)