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Sez. 1, Sentenza n. 5016 del 16/01/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164523 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - MEZZO DI PROVA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164523-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - MEZZO DI PROVA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

In applicazione del principio del libero convincimento, cui è ispirato il processo penale, la cosiddetta "chiamata di correo" costituisce mezzo di prova quando, attraverso un severo e sereno controllo, la stessa appaia al giudice di merito seria ed inconfutabile, disinteressata e corroborata da elementi di riscontro che abbiano il carattere della certezza e possiedano un contenuto logico, idoneo ad esplicare le funzioni di verifica. (V mass n 121768; (V mass n 158584).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)