Sez. 1, Sentenza n. 3325 del 21/05/1981 (Rv. 413899 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - ANTICIPAZIONE DI UNA DETERMINATA SPESA DA PARTE DEL RACCOMANDATARIO DURANTE L'ESECUZIONE DELL'INCARICO IMPLICANTE TALE ANTICIPAZIONE - DIRITTO AL RIMBORSO - LIMITI - PREVIE ISTRUZIONI DEL MANDANTE CONTRARIE ALL'ANTICIPAZIONE.*
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - ANTICIPAZIONE DI UNA DETERMINATA SPESA DA PARTE DEL RACCOMANDATARIO DURANTE L'ESECUZIONE DELL'INCARICO IMPLICANTE TALE ANTICIPAZIONE - DIRITTO AL RIMBORSO - LIMITI - PREVIE ISTRUZIONI DEL MANDANTE CONTRARIE ALL'ANTICIPAZIONE.*
Ove le parti di un contratto di mandato con rappresentanza - quale si configura, ai sensi dell'art 287 cod nav, nell'ipotesi della raccomandazione - si accordino per l'esecuzione di un incarico implicante naturaliter l'anticipazione di una determinata spesa da parte del mandatario, con il correlativo rimborso, a norma dell'art 1720, primo comma, cod civ, tale diritto viene meno qualora il mandante, come gli e consentito, abbia impartito, prima che la attivita sia compiuta e la spesa erogata e con modalita idonee ed univoche, 'istruzionì contrarie all'anticipazione della spesa ed all'esecuzione dell'attivita occorrente ai fini dell'incarico senza la previa rimessione del relativo importo da parte del terzo. (V 1263/79, mass n 397492; (V 1977/71, mass n 352574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Navig. art. 287
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)