Sez. 1, Sentenza n. 1263 del 26/02/1979 (Rv. 397492 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - CONTRATTI POSTI IN ESSERE DAL RACCOMANDATARIO - SPENDITA ESPLICITA DEL NOME DEL RACCOMANDANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - CONTRATTI POSTI IN ESSERE DAL RACCOMANDATARIO - SPENDITA ESPLICITA DEL NOME DEL RACCOMANDANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il principio, in forza del quale il mandatario resta impegnato direttamente alle conseguenze del negozio da lui concluso, qualora non vi sia stata l'esplicita spendita del nome del mandante contemplatio domini, non trova applicazione in ordine ai contratti posti in essere dal raccomandatario, in esecuzione del contratto di raccomandazione previsto dagli artt 287 e segg cod nav, atteso che la veste normale ed abituale del raccomandatario medesimo, alla stregua di tali norme, e quella di mandatario con rappresentanza del raccomandante, soggetto sempre identificato (armatore o vettore), mentre costituiscono eccezioni le ipotesi in cui agisca in nome proprio. Pertanto, al fine di evitare gli indicati effetti, non e necessaria la spendita del nome del raccomandante, ma e sufficiente che il raccomandatario manifesti all'altro contraente la sua qualita, salvo che questi fornisca la prova della ricorrenza, nel caso concreto, di dette eccezioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Navig. art. 287, Cod. Navig. art. 288, Cod. Navig. art. 289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)