diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 2276 del 05/02/2016 (Rv. 638227 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Domanda di mantenimento del figlio minore - Accessorietà alla domanda di responsabilità genitoriale - Conseguenze ex art. 3 del Regolamento (CE) n. 4/2009.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638227-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 3, lett. d, del Regolamento (CE) n. 4/2009, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito della domanda di responsabilità genitoriale, a quest'ultimo spetta la giurisdizione anche sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 18/12/2008 num. 4 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)