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Sez. U - , Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018 (Rv. 651442 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - Competenza giurisdizionale - Criterio determinativo - Residenza abituale del minore - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651442-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 bis, Legge 01/12/1970 num. 878 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 878 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 18/12/2008 num. 4 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)