Sez. 3, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2008 (Rv. 604985 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Presupposti - Identità di profili tra la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile da parte del primo giudice e dichiarazione di incompetenza del secondo - Necessità - Declaratoria di incompetenza per valore da parte del secondo giudice indicato dal primo come competente per materia con esperimento del regolamento di cui all'art. 45 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., l'esperimento del regolamento di competenza d'ufficio postula che emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest'ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell'escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo profilo preclusa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)