Sez. U - , Sentenza n. 1202 del 18/01/2018 (Rv. 647312 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declinatoria d'incompetenza - Indicazione del giudice competente per materia - Declinatoria da parte del secondo giudice - Esclusione della competenza per materia - Dedotta ripartizione della competenza "ratione valoris" - Regolamento d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio "ratione valoris" non consentito dall'ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'enunciato principio in controversia, riassunta davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale, a seguito di declinatoria di incompetenza adottata dal giudice di pace in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di canoni enfiteutici sul rilievo non condiviso dal Tribunale specializzato della competenza "ratione materiae" di questo organo giudiziario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)