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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26644 del 22/10/2018 (Rv. 651444 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vincolo di inedificabilità - Destinazione dell'area alla viabilità - Scadenza - Reiterazione del vincolo - Conseguenze - Speciale indennità per la reiterazione del vincolo distinta da quella di esproprio - Possibilità - Criterio dell'edificabilità di fatto - Inapplicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651444-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, è necessario determinare il regime urbanistico dell'area, definendone l'edificabilità o inedificabilità al momento del decreto di esproprio, tuttavia, nell'ipotesi in cui l'originario vincolo di inedificabilità sia scaduto per decorso del termine quinquennale, ma sia stato oggetto di reiterazione, quest'ultima può dare diritto alla corresponsione di una speciale indennità, peraltro distinta da quella di espropriazione, restando però inapplicabile il criterio dell'edificabilità di fatto, riservato all'ipotesi in cui, al momento del concludersi della vicenda ablatoria persista, riguardo alla stessa area, una situazione di carenza di pianificazione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 9 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)