Sez. 2, Sentenza n. 1678 del 07/03/1983 (Rv. 426532 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE - PIANI REGOLATORI GENERALI - LIMITAZIONI PREVISTE DAI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEI COMUNI GIÀ PROVVISTI DI UN PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO - ESCLUSIONE - EVENTUALE INCLUSIONE DI TALI COMUNI NEGLI ELENCHI SPECIALI - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISAPPLICARE L'ATTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 LEGGE N. 2248 DEL 1865 ALLEGATO E - SUSSISTENZA.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE - PIANI REGOLATORI GENERALI - LIMITAZIONI PREVISTE DAI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEI COMUNI GIÀ PROVVISTI DI UN PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO - ESCLUSIONE - EVENTUALE INCLUSIONE DI TALI COMUNI NEGLI ELENCHI SPECIALI - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISAPPLICARE L'ATTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 LEGGE N. 2248 DEL 1865 ALLEGATO E - SUSSISTENZA.*
A norma dell'art. 4, comma primo, della legge 1 giugno 1971 n. 291, le limitazioni urbanistiche introdotte dai primi tre commi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, si applicano, nel territorio dei comuni compresi negli elenchi speciali da approvarsi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'interno, fino alla data di approvazione del piano regolatore generale e non già soltanto fino ad un anno dopo la presentazione di tale piano al ministero dei lavori pubblici per la sua approvazione, così come prescriveva la norma di cui al comma quarto dello stesso art. 17, abrogato dal comma primo del citato art. 4 della legge n. 291 del 1971. Tali limitazioni urbanistiche pertanto non si applicano nei confronti dei comuni che sono già provvisti di un piano regolatore generale regolarmente approvato (nella specie: comune di adria, con piano regolatore approvato con R.d.l. 3 febbraio 1936 n. 483), con la conseguenza che l'eventuale inclusione di tali comuni negli elenchi speciali è illegittima e tale illegittimità, inficiante un atto amministrativo non discrezionale per i presupposti di emanazione ed incidente su situazioni di diritto soggettivo, comporta il potere del giudice ordinario di disapplicarlo ai sensi degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato e. (Conf 3209/74, mass n 371724, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/02/1936 num. 483, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)