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Sez. U, Sentenza n. 3209 del 28/10/1974 (Rv. 371724 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE - LIMITAZIONI PREVISTE DAI PRIMI TRE COMMI DELL'ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - ESTENSIONE TEMPORALE.*
Stato
decisa il 1974-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371724-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE - LIMITAZIONI PREVISTE DAI PRIMI TRE COMMI DELL'ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - ESTENSIONE TEMPORALE.*

A norma dell'art 4, comma primo, della legge primo giugno 1971 n 291, le limitazioni urbanistiche introdotte dai primi tre commi dell'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765, si applicano, nel territorio dei comuni compresi negli elenchi speciali da approvarsi dal ministro dei llpp di concerto con il ministro dell'interno, fino alla data di approvazione del piano regolatore generale e non gia soltanto fino ad un anno dopo la presentazione di tale piano al ministero dei LL PP per la sua approvazione, cosi come prescriveva la norma di cui al quarto comma dello stesso art 17, abrogata dal primo comma del citato art 4 della legge n 291 del 1971.*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)