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Sez. 1, Sentenza n. 10701 del 26/04/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156070 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156070-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE.*

Il concetto di "modica quantità" di sostanza stupefacente, stabilito sia per la sussistenza della causa di non punibilità della detenzione di tale sostanza per uso non terapeutico, sia per punire meno severamente il piccolo spacciatore e, comunque, l'autore delle altre attività illecite previste dall'art. 72 legge n. 685/1975, ha carattere unitario, sia pure variabile in relazione alla natura e alla quantità della droga, il che consente di ritenere che la valutazione deve essere effettuata con riferimento al bisogno di farmacodipendenza di un solo soggetto e per qualche giorno al massimo. (Conf mass n 149922).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)