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Sez. 1, Sentenza n. 7426 del 27/01/1981 Ud. (dep. 23/07/1981) Rv. 149922 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149922-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Il concetto di "modica quantità", sia ai fini dell'art. 80 che dell'art. 72 legge n. 685 del 1975, è strettamente collegato al concetto di "dose" e va inteso nel senso che il quantitativo della sostanza stupefacente non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona. Ne consegue che non può parlarsi di modica quantità se da un dato quantitativo di sostanza possono ricavarsi, con l'aggiunta dell'eccipiente, numerose dosi, ove queste, malgrado la bassa percentuale di stupefacente, siano commerciabili come tali, sia pure a soggetti in stato di iniziale tossicodipendenza (nella specie, una trentina di dosi con eroina al 6, 5%).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)