Sez. 3, Sentenza n. 4879 del 13/03/1988 Ud. (dep. 06/04/1989) Rv. 180957 - 01
ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI - ANALISI - NECESSITÀ AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RIFIUTI DI PORCILAIA.*
ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI - ANALISI - NECESSITÀ AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RIFIUTI DI PORCILAIA.*
In virtù del principio di libertà e non tassatività delle prove penali, è incensurabile in Cassazione il convincimento dei giudici di merito in ordine all'esistenza e sufficienza di prove diverse dalle analisi, acquisite al processo, relative alla responsabilità penale per violazione dell'art. 21, terzo comma della legge 10 maggio 1976 n. 319 consistente nel superamento dei limiti tabellari relativi all'inquinamento idrico. (nel caso di specie è stata ritenuta nozione di comune esperienza, come tale non bisognevole di conferma dei risultati di analisi, che i rifiuti liquidi e solidi, di una porcilaia, costituiti da sostanze organiche in putrefazione, non sottoposti ad alcuna depurazione, per loro natura superano i limiti di accettabilità della tabella a e C della legge 10 maggio 1976 n. 319, ad esempio con il cod, il bod, i materiali sedimentabili, i materiali in sospensione). (V mass n 167013; (V mass n 164654; (V mass n 162692; (V mass n 171490).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)