Sez. 3, Sentenza n. 1504 del 06/12/1983 Ud. (dep. 17/02/1984) Rv. 162692 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE COSTRUITA ALL'ESTERO O PROVENIENTE DA BANDIERA ESTERA - PRESUPPOSTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - UTILIZZAZIONI NELLE ACQUE NAZIONALI.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE COSTRUITA ALL'ESTERO O PROVENIENTE DA BANDIERA ESTERA - PRESUPPOSTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - UTILIZZAZIONI NELLE ACQUE NAZIONALI.*
Il presupposto dell'obbligazione tributaria doganale, costituito dalla destinazione al consumo nel territorio doganale, può verificarsi per ogni tipo di natante costruito all'estero o proveniente da bandiera estera, sia o meno nazionalizzabile mediante immatricolazione nelle forme previste dal codice della navigazione, allorché esso venga di fatto utilizzato nelle acque territoriali, prima ed indipendentemente dalla nazionalizzazione. Quest'ultima funge infatti soltanto da fattispecie tipica ad effetto legale (e perciò incontrovertibile) di definitiva importazione della nave. (V mass n 089497).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 146, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)