Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 01/03/2002 (Rv. 552717 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Credito del professionista in relazione ad attività prestata a favore del cliente - Onere probatorio del medesimo - Parcella predisposta dal professionista - Rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'"an" del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)