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Sez. 2, Sentenza n. 635 del 21/01/2000 (Rv. 533014 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Credito del professionista in relazione ad attività prestata a favore del cliente - Onere probatorio del medesimo - Parcella predisposta dal professionista - Valenza probatoria - Limiti.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533014-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

La parcella predisposta dal professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente (e che ha l'onere di dimostrare sia l'"an" del credito vantato, che l'entità delle prestazioni eseguite), se può fondare una richiesta di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e seg. del codice di rito, è, tuttavia, priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)