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Sez. L, Sentenza n. 1170 del 08/03/1978 (Rv. 390531 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE - IDONEITA DI UN ATTO PROCESSUALE AD INCIDERE SUL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COMPARSA DI RISPOSTA; ATTO DI LICENZIAMENTO).*
Stato
decisa il 1978-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390531-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE - IDONEITA DI UN ATTO PROCESSUALE AD INCIDERE SUL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COMPARSA DI RISPOSTA; ATTO DI LICENZIAMENTO).*

Perche un atto processuale possa servire a manifestare una volonta negoziale idonea ad incidere sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, occorre che la manifestazione di volonta sia sottoscritta o personalmente dalla parte o dal suo difensore, cui siano stati conferiti i relativi poteri dispositivi con procura speciale, e che essa, se ricettizia, sia comunicata personalmente alla controparte del rapporto sostanziale. (nella specie, avendo la controversia per oggetto l'efficacia di un licenziamento, da comunicare per iscritto ai sensi dell'art 2 della legge n 604 del 1966, si e negato che la manifestazione della volonta di licenziare potesse ravvisarsi nella comparsa di risposta del datore di lavoro, priva dei requisiti di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)