Sez. L, Sentenza n. 3209 del 24/05/1984 (Rv. 435253 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE SCRITTA DEGLI ADDEBITI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INDICAZIONE DELLE SOLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VIOLATE - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO AD UN RAPPORTO DEL SUPERIORE GERARCHICO - INIDONEITÀ - LIMITI - PRESUMIBILE CONOSCENZA DEL RAPPORTO IN VIA DI FATTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE SCRITTA DEGLI ADDEBITI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INDICAZIONE DELLE SOLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VIOLATE - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO AD UN RAPPORTO DEL SUPERIORE GERARCHICO - INIDONEITÀ - LIMITI - PRESUMIBILE CONOSCENZA DEL RAPPORTO IN VIA DI FATTO - IRRILEVANZA.*
La contestazione scritta degli addebiti, che, a norma del quinto comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, deve precedere di cinque giorni l'irrogazione di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non può ritenersi eseguita ove l'atto scritto ricevuto dal lavoratore contenga solo l'indicazione delle Disposizioni regolamentari violate, senza la specificazione della condotta da lui tenuta in concreto, per la quale si faccia riferimento ad un rapporto del superiore gerarchico, salvo che tale rapporto sia stato anch'esso comunicato per iscritto allo interessato, non rilevando invece la mera circostanza che il medesimo ne sia presumibilmente venuto a conoscenza in via di fatto. (V 3440/79, mass n 399854; (V 1170/78, mass n 390531; (V 1654/77, mass n 385367; (V 1824/69, mass n 340926).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 com. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)