Sez. 2, Sentenza n. 640 del 21/01/2000 (Rv. 533020 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Crediti del "de cuius" - Divisione tra coeredi in ragione delle rispettive quote - Esclusione - Funzione della comunione - Conservazione dell'integrità della massa - Conseguenze - Veste di litisconsorti necessari dei compartecipi - Configurabilità.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti (art. 752 cod. civ.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli artt. 727, 757 e 760 c.c.; e, poiché il mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino alla divisione soddisfa l'esigenza di conservare l'integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l'esito della divisione stessa, i compartecipi assumono la veste di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 757
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)