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Sez. 3, Sentenza n. 19062 del 05/09/2006 (Rv. 592914 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Crediti del "de cuius " - Divisione fra coeredi in ragione delle rispettive quote - Esclusione - Comunione ereditaria - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Veste di litisconsorti necessari dei compartecipi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592914-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI

I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti (art. 752 cod. civ.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, secondo le regole dettate dagli artt. 727, 757 e 760 cod. civ.; ne consegue che i compartecipi assumono la veste di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 757

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)