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Sez. U, Sentenza n. 3367 del 07/07/1978 (Rv. 392810 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEI QUARTIERI GENERALI DELLA NATO STANZIATI IN ITALIA - REGOLAMENTI DEI MEDESIMI QUARTIERI - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI CIVILI A STATUTO LOCALE - RAPPORTO CON QUELLO STABILITO DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ITALIANI PER I COMUNI LAVORATORI IMPIEGATI IN COMPITI SIMILARI - CONTRATTI COLLETTIVI PIU VANTAGGIOSI DEI REGOLAMENTI - APPLICABILITA DEI PRIMI.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392810-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEI QUARTIERI GENERALI DELLA NATO STANZIATI IN ITALIA - REGOLAMENTI DEI MEDESIMI QUARTIERI - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI CIVILI A STATUTO LOCALE - RAPPORTO CON QUELLO STABILITO DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ITALIANI PER I COMUNI LAVORATORI IMPIEGATI IN COMPITI SIMILARI - CONTRATTI COLLETTIVI PIU VANTAGGIOSI DEI REGOLAMENTI - APPLICABILITA DEI PRIMI.*

L'art 8 dell'accordo bilaterale di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con DPR 18 settembre 1962, n 2083, nel prevedere che i quartieri generali della NATO stanziati in Italia possano stabilire i termini e le condizioni per regolare l'impiego del personale e le prestazioni delle diverse categorie di lavoratori civili a statuto locale, assicura ai predetti dipendenti un trattamento non meno favorevole di quello stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro italiani per i comuni lavoratori italiani impiegati in compiti "che piu si avvicinano" a quelli svolti dai dipendenti stessi: e, poiche lo stesso articolo fa salva la tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane, ne consegue che il giudice italiano e tenuto ad applicare i contratti collettivi ogni qualvolta risultino per i lavoratori piu vantaggiosi dei regolamenti dei quartieri generali.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)