Sez. 3, Sentenza n. 417 del 28/01/1978 (Rv. 389716 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - GIUDIZIO PER LA DETENZIONE DI UN FONDO - ECCEZIONE CIRCA LA TITOLARITA DI UN RAPPORTO AGRARIO PROROGATO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INSUSSISTENZA - COMPETENZA E POTERI DEL PRETORE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - GIUDIZIO PER LA DETENZIONE DI UN FONDO - ECCEZIONE CIRCA LA TITOLARITA DI UN RAPPORTO AGRARIO PROROGATO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INSUSSISTENZA - COMPETENZA E POTERI DEL PRETORE.*
Allorquando nel corso di un giudizio possessorio, instaurato relativamente alla detenzione di un fondo rustico, viene dedotta l'esistenza di un rapporto agrario e vantato il diritto alla proroga legale del relativo contratto, tale posizione difensiva non trasforma la causa di spoglio in una controversia sulla proroga legale del contratto, ma introduce una questione della quale il giudice adito deve tener conto nei limiti dell'oggetto e delle finalita del giudizio possessorio, ossia ad colorandam possessionem, per acquisire elementi di prova circa l'esistenza e l'estensione del possesso del convenuto. (nella specie l'affittuario aveva convenuto in giudizio il locatore affermando che alla scadenza convenzionale del contratto non aveva restituito il fondo, ma ne era stato spogliato, nonostante avesse diritto alla proroga legale del contratto). (Conf 1969/75, mass n 375675).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)