Sez. 3, Sentenza n. 1969 del 19/05/1975 (Rv. 375675 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - GIUDIZIO PER LA DETENZIONE DI UN FONDO - ECCEZIONE CIRCA LA TITOLARITA DI UN RAPPORTO AGRARIO PROROGATO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INSUSSISTENZA - COMPETENZA E POTERI DEL PRETORE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - GIUDIZIO PER LA DETENZIONE DI UN FONDO - ECCEZIONE CIRCA LA TITOLARITA DI UN RAPPORTO AGRARIO PROROGATO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INSUSSISTENZA - COMPETENZA E POTERI DEL PRETORE.*
Allorquando nel corso di un giudizio possessorio, instaurato relativamente alla detenzione di un fondo, il convenuto eccepisce di essere titolare di un rapporto agrario e di avere diritto alla proroga legale del relativo contratto, tale posizione difensiva non trasforma la questione di spoglio in una controversia sulla proroga legale del contratto agrario, con la conseguente Competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie, ma introduce una eccezione della quale il pretore adito, funzionalmente competente per la causa di spoglio, deve tener conto nei limiti dell'oggetto e delle finalita del giudizio possessorio, ossia ad colorandam possessionem, per acquisire elementi di prova circa l'esistenza e l'estensione del possesso del convenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)