Sez. 1, Sentenza n. 2534 del 06/06/1989 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183444 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTÀ OMICIDA - PROVA - MANCANZA DI CONFESSIONE - CRITERI DI RILEVANZA - ESAME DEL DOLO - ELEMENTO DI VALUTAZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTÀ OMICIDA - PROVA - MANCANZA DI CONFESSIONE - CRITERI DI RILEVANZA - ESAME DEL DOLO - ELEMENTO DI VALUTAZIONE.*
La prova della volontà omicida, in Mancanza di confessione, è prevalentemente affidata alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'Azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. In tale caso, la sussistenza dell'animus necandi va riconosciuta allorquando sia apprezzata positivamente la detta idoneità alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità di accadimento della aggressione. (V mass n 179793; (Conf mass n 176035).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)