Sez. 1, Sentenza n. 6553 del 06/11/1986 Ud. (dep. 22/05/1987) Rv. 176035 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTÀ OMICIDA - PROVA - MANCANZA DI CONFESSIONE - CRITERI DI RILEVANZA - ESAME DEL DOLO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CASO DI SPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTÀ OMICIDA - PROVA - MANCANZA DI CONFESSIONE - CRITERI DI RILEVANZA - ESAME DEL DOLO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CASO DI SPECIE.*
La prova della volontà omicida è prevalentemente affidata, in Mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'Azione e delle quali deve essere verificata l'oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutato sia singolarmente che nella loro coordinazione. In tal caso, la sussistenza del dolo va riconosciuta allorché sia apprezzata positivamente la detta idoneità alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità di accadimento dell'aggressione, mentre nessun rilievo può attribuirsi, per escluderne la presenza, alla mancata reiterazione dei colpi o al pentimento o alla fuga, in quanto si tratta di attività successive alla produzione dello evento. (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico dall'analisi della micidialità dell'arma, dall'avere l'agente mirato e colpito l'addome della vittima, dalla direzione dei colpi inferti. La Corte di Cassazione ha ritenuto, enunciando il principio di cui sopra corretta tale motivazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)