Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 28/07/1966 (Rv. 324074 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - A CREDITORE APPARENTE - EFFICACIA - RIPETIZIONE DI INDEBITO - LIMITI DI APPLICABILITA - PAGAMENTO ESEGUITO IN FORZA DI UNA PRONUNCIA ESECUTIVA DEL GIUDICE - INAPPLICABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - A CREDITORE APPARENTE - EFFICACIA - RIPETIZIONE DI INDEBITO - LIMITI DI APPLICABILITA - PAGAMENTO ESEGUITO IN FORZA DI UNA PRONUNCIA ESECUTIVA DEL GIUDICE - INAPPLICABILITA.*
La norma dell'art 1189 cod civ, ispirata al principio dell'apparenza - in virtu del quale, chi, senza sua colpa, abbia fatto ragionevole affidamento su di una determinata situazione, ha diritto di contarvi anche se essa non corrisponde alla realta - attribuisce efficacia liberatoria al pagamento eseguito in buona fede a chi, in base a circostanze univoche, appaia legittimato a riceverlo e non puo, pertanto, trovare applicazione nel caso in cui, pur nella convinzione che altri fosse l'effettivo avente diritto, sia stato eseguito un pagamento per effetto della forza cogente di una pronuncia esecutiva del giudice. In ogni ipotesi di esecuzione di sentenza successivamente riformata o annullata, le conseguenze dell'errore del giudice ricadono necessariamente sul soggetto che ha subito l'esecuzione, in favore del quale la legge appresta il rimedio della speciale Azione di restituzione prevista dall'art 389 cod proc civ. la particolare Azione di ripetizione di indebito, prevista dal secondo comma dell'art 1189 cod civ, presuppone che il debitore abbia pagato al creditore apparente e che ricorra, cioe, l'ipotesi disciplinata dal primo comma dello stesso articolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)