diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 20010 del 06/10/2016 (Rv. 642605 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE | Mancata ammissione di un creditore - Opposizione agli atti esecutivi - Accoglimento - Mancato integrale soddisfacimento del suo credito - Azione di ripetizione dell'indebito ex art. 1189 c.c. verso creditori soddisfatti - Esperibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642605-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE

Il creditore che non sia stato ammesso al riparto in sede esecutiva e che abbia esperito vittoriosamente l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di riparto, rimanendo tuttavia insoddisfatto del proprio credito, non può agire nei confronti dei creditori soddisfatti con azione di ripetizione di indebito ex art. 1189, comma 2, c.c., non ricorrendo gli estremi del conflitto fra "creditore apparente" e "vero creditore" che costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione di tale norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)