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Sez. 3, Sentenza n. 12089 del 28/11/1998 (Rv. 521201 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da illecito extracontrattuale - Liquidazione per equivalente - Risarcimento per mancato guadagno - Ammissibilità - Condizioni - Prova - Criteri presuntivi ed equitativi - Ammissibilità - Criterio dell'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito - Interessi - Calcolo.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521201-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuato per equivalente con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, anche se adottata in sede di rinvio, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento di detta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi equitativi quali l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze del caso. In siffatta ultima ipotesi gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti, da stabilirsi in concreto secondo le circostanze con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)