Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004 (Rv. 573013 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito - Liquidazione - Danno emergente - Svalutazione monetaria - Liquidazione di importo rivalutato alla data della liquidazione - Ritardato adempimento - Risarcimento da mancato guadagno - Ammissibilità - Attribuzione degli interessi moratori - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Misura - Decorrenza - Dalla data della liquidazione - Configurabilità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
L'obbligazione di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, per cui resta sottratta al principio nominalistico e va dal giudice, anche d'ufficio, quantificata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta, secondo gli indici di deprezzamento della moneta e fino alla data della liquidazione, solamente da tale data in quest'ultimo caso spettando (in presenza della necessaria domanda di risarcimento del lucro cessante da ritardato pagamento della somma rivalutata) gli interessi moratori, al tasso legale, sulla somma rivalutata, giacché altrimenti il creditore verrebbe a conseguire più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)