Sez. 2, Sentenza n. 6861 del 10/12/1982 Ud. (dep. 16/07/1983) Rv. 160007 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - SOCIETÀ PER AZIONI - CONSIGLIERE DELEGATO - DIRITTO DI QUERELA - SUSSISTENZA - RATIO.*
AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - SOCIETÀ PER AZIONI - CONSIGLIERE DELEGATO - DIRITTO DI QUERELA - SUSSISTENZA - RATIO.*
La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione di una società per azioni ad uno dei suoi membri non può qualificarsi come mandato, trattandosi di una ipotesi tipica, che ha natura di autorizzazione diretta ad attribuire ad uno dei soggetti, già investito dei poteri di amministrazione dell'ente sociale, quale componente dell'organo collegiale, la facoltà di esercitare da solo detti poteri. Da ciò deriva che in una società di capitali, il diritto di querela è validamente esercitato dal consigliere delegato, in quanto costui, in virtù della delega generale, esercita legittimamente da solo tutti i poteri di amministrazione dell'ente sociale di cui era già investito quale componente dell'organo collegiale. (Conf mass n 101634; (Conf mass n 110014; (Conf mass n 112997; (Conf mass n 123767; (Conf mass n 105504; (Conf mass n 110469).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)