Sez. 3, Sentenza n. 276 del 01/02/1966 Ud. (dep. 01/06/1966) Rv. 101634 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - SOCIETA - ORGANO ABILITATO ALLA PRESENTAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO DI SOCIETA PER AZIONI - E TALE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - SOCIETA - ORGANO ABILITATO ALLA PRESENTAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO DI SOCIETA PER AZIONI - E TALE.*
Le persone giuridiche hanno facolta di tutelarsi, in via penale, contro i fatti delittuosi commessi a loro danno chiedendo, mediante querela, la punizione dei colpevoli. In tema di societa, va ritenuto che la proposizione della querela, pur non costituendo un atto di gestione economica in senso stretto, ha una diretta connessione con il raggiungimento dello scopo della societa, perche tende a tutelarne il patrimonio e la regolarita della gestione: la giudiziale affermazione di colpevolezza di coloro che hanno recato pregiudizio alla societa costituisce la premessa per conseguire il risarcimento del danno e la reintegrazione del patrimonio sociale. La facolta di presentare querela nell'interesse della societa spetta al consiglio di amministrazione, e, nel caso di societa per azioni, tale facolta spetta al consigliere delegato, in quanto l'art 2381 cod civ stabilisce che il consiglio di amministrazione puo delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)