Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 331 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13475
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici
- Impianti di comunicazione via etere di debole potenza e funzionanti in ambito locale
- Libera installazione ed esercizio
- Possibilità esclusione
- Manifesta infondatezza delle questioni.
- D.P.R. 29.3.1973, n. 156, artt. 195 in relazione agli artt. 1 e 183, come modificati dall'art. 45, l. 14.4.1975, n. 103.
- Cost., artt. 3, 21, 41, 43.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost., per essere state già dichiarate non fondate con prcedenti decisioni, nonché in riferimento all'art. 43 Cost., essendo valide al riguardo le argomentazioni poste a base di pendente declaratoria di illegittimità costituzionale concernente le medesime norme impegnate dal giudice "a quo" le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - come modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - denunziati nella parte in cui non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti ed esercitati impianti di comunicazione via etere, costituiti da apparecchi rice- trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in ambito locale. - cfr S. n. 237/1984, 1030/1988; O. nn. 13/1989, 35/1987.
Norme impugnate
- legge 14 aprile 1975, n. 103
- d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
- art. 1 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
- art. 183 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), in relazione agli artt. 1 e 183 dello stesso d.P.R., nel testo novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tenuta Giuseppe Sabatino, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Cosenza dubita, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 195, in relazione anche agli artt. 1 e 183, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come novellati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti ed esercitati impianti di comunicazione via etere costituiti da apparecchi rice-trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in ambito locale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
punto 2
Considerato che la questione, prospettata in relazione all'art. 3 Cost. assumendo a parametro la condizione giuridica degli impianti di diffusione radiofonica e televisiva, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con numerose pronuncie successive (da ultime, sentenza n. 1030 del 1988 e ordinanza n. 13 del 1989);
che la medesima questione, in riferimento all'art. 21 Cost., è stata dichiarata non fondata con quest'ultima sentenza e manifestamente infondata, in riferimento all'art. 41 Cost., con l'ordinanza n. 35 del 1987; che le ragioni che nella citata sentenza n. 1030 del 1988 (paragrafi 10 e 11) sono state poste a base della declaratoria d'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 1, 183 e 195 in quanto assoggetta(va)no a concessione, anziché ad autorizzazione, l'impianto ed esercizio degli apparecchi radioelettrici di debole potenza, conducono a ritenere manifestamente infondata anche la questione prospettata in riferimento all'art. 43 Cost.;
che pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tutte le predette questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 della Costituzione dal Pretore di Cosenza con ordinanza del 6 luglio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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