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Sez. 3, Sentenza n. 1965 del 19/05/1975 (Rv. 375671 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NELLA DETENZIONE DI UN FONDO RUSTICO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375671-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NELLA DETENZIONE DI UN FONDO RUSTICO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*

Il pretore, a norma dell'art 8 cod proc civ, e non gia la Sezione specializzata agraria, a norma dell'art 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11, e competente a conoscere della domanda con la quale taluno, deducendo il detenere un fondo rustico nell'interesse proprio, esercitando di fatto un potere corrispondente a quello dello affittuario, e di esserne stato spogliato violentemente o clandestinamente, chieda di essere reintegrato nella detenzione a norma dell'art 1168, secondo comma, cod civ. (V 2560/73, mass n 366014).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)