Sez. 3, Sentenza n. 3534 del 16/10/1976 (Rv. 382285 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - AZIONI POSSESSORIE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'ESISTENZA DI UN DIRITTO DERIVANTEGLI DALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA DEL PRETORE - PERSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - AZIONI POSSESSORIE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'ESISTENZA DI UN DIRITTO DERIVANTEGLI DALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA DEL PRETORE - PERSISTENZA.*
La Competenza per materia del pretore sulle azioni possessorie, ai sensi dell'art 8 secondo comma n 1 cod proc civ, non subisce deroga, in favore della Sezione specializzata agraria del tribunale, nel caso in cui il convenuto si difenda deducendo un diritto a lui derivante dalla speciale disciplina relativa a contratto agrario (nella specie, sostenendo di godere legittimamente, in forza di rapporto di mezzadria soggetto a proroga legale, del fondo del quale l'attore lamentava lo spoglio). Infatti, in forza del principio della separazione tra giudizio possessorio e giudizio petitorio, il diritto invocato dal convenuto puo essere preso in considerazione, dal giudice del possessorio, al limitato fine di stabilire se il lamentato mutamento dello stato di fatto sia o meno lesivo del possesso altrui, rimanendo preclusa ogni indagine con efficacia di giudicato sulla sussistenza del diritto medesimo. (V 1965/75, mass n 375671; (V 2560/73, mass n 366014).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)