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Sez. 1, Sentenza n. 1212 del 10/07/1967 Ud. (dep. 27/10/1967) Rv. 105816 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO ATTRAVERSO L'ESAME DEL GENTILIZIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105816-01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO ATTRAVERSO L'ESAME DEL GENTILIZIO - LIMITI.*

Ì gravi e fondati indizì, pretesi dall'art 455 cod proc pen per disporre un'apposita indagine sullo stato di mente dell'imputato, devono avere un substrato di fatti obiettivi, esattamente dedotti e specificati, e di tale entita da fare ritenere molto verosimile l'assunto che la capacita d'intendere e di volere dell'imputato fosse, al momento del fatto, del tutto esclusa o grandemente scemata. Questi fatti obiettivi possono anche riferirsi agli ascendenti dell'imputato, ma l'anamnesi familiare non e di per se sola sufficiente, in quanto puo servire soltanto a convalidare gli indizi di una malattia mentale, i quali gia devono risultare da concrete manifestazioni. (Conf prima parte, 103960, anno 1967; Conf seconda parte, 101509, anno 19(66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)