diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9200 del 20/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166333 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - ESPLETAMENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166333-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - ESPLETAMENTO - ESTREMI.*

La perizia psichiatrica può essere disposta nel dibattimento ex art. 455 cod. proc. pen. quando risultino sussistere consistenti e fondati indizi che rendano necessaria una indagine sullo stato di mente dell'imputato. Tali indizi, siano essi eziologici od anamnestici, devono essere clinicamente rilevanti, ossia relativi a vere e proprie infermità mentali e non già al carattere, alla personalità dell'imputato e, in genere, alle sue qualità psichiche indipendenti da causa patologiche. (nella specie, dalla perizia disposta in altro procedimento anteriore era risultato che l'anomalia da cui era affetto l'imputato consistesse in alterazioni inerenti alla sfera del carattere e senza disturbi di natura organica). (V mass n 162374; (V mass n 151337; (V mass n 150924; (V mass n 115944; (V mass n 105816).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)