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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019 (Rv. 655279 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Relazione di notificazione - Attestazione dell’agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655279-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)