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Sez. 2 - , Sentenza n. 19512 del 18/09/2020 (Rv. 659131 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Procedimento Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Omessa notifica dell'atto di addebito nel termine prescritto - Applicabilità dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 - Omessa apposizione della firma sull'avviso di ricevimento - Querela di falso - Necessità.
Stato
decisa il 2020-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659131-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, la contestazione degli illeciti amministrativi, anche nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998, deve avvenire, pena l'estinzione dell'obbligazione, nei termini previsti in via generale dall'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, sicchè costituisce prova del ricevimento della contestazione l'attestazione operata sulla notifica dall'agente postale, che fa fede fino a querela di falso, pur quando si deduca l'omessa apposizione della firma sull'avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)