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Sez. 3, Sentenza n. 776 del 28/04/1967 (Rv. 326848 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - DIFFERENZA DALLA CESSIONE DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO AL CESSIONARIO DELLE AZIONI INERENTI AL PRECEDENTE CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326848-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - DIFFERENZA DALLA CESSIONE DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO AL CESSIONARIO DELLE AZIONI INERENTI AL PRECEDENTE CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto piu circoscritto, in quanto e limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarita di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'Esercizio, che e trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioe, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiche esse afferiscono alla titolarita del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Pertanto, qualora in un contratto di compravendita di un immobile locato, si sia ceduto al compratore il credito delle pigioni maturate prima dell'acquisto e non ancora riscosse ed il conduttore persista nella sua inadempienza, nonostante la comunicazione dell'avvenuta cessione e di una diffida a pagare i detti canoni entro un dato termine, l'acquirente e legittimato ad agire per il pagamento delle rate di pigione arretrate, ma non anche per la risoluzione del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1599

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)