Sez. 3, Sentenza n. 6142 del 27/11/1984 (Rv. 437786 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - ACQUIRENTE - SUBENTRO NELLA POSIZIONE DELL'ALIENANTE - DIFFERENZE TRA PARTE DEL RAPPORTO ESAURITOSI PRIMA DELLA VENDITA E PARTE DEL RAPPORTO ANCORA DA ESEGUIRE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE INIZIATO PRIMA DELLA VENDITA E SUCCESSIVAMENTE PROSEGUITO - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE A CHIEDERE LA RISOLUZIONE. FATTISPECIE (CATTIVA COLTIVAZIONE DEL FONDO).*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - ACQUIRENTE - SUBENTRO NELLA POSIZIONE DELL'ALIENANTE - DIFFERENZE TRA PARTE DEL RAPPORTO ESAURITOSI PRIMA DELLA VENDITA E PARTE DEL RAPPORTO ANCORA DA ESEGUIRE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE INIZIATO PRIMA DELLA VENDITA E SUCCESSIVAMENTE PROSEGUITO - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE A CHIEDERE LA RISOLUZIONE. FATTISPECIE (CATTIVA COLTIVAZIONE DEL FONDO).*
L'acquirente dell'immobile locato subentra dal giorno dell'acquisto nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (art. 1602 cod. civ.), ponendosi come terzo rispetto alla parte del rapporto esauritasi antecedentemente al suo acquisto e di contraente rispetto a quella ancora da eseguire. Conseguentemente, qualora l'inadempimento del conduttore, pur iniziatosi prima dell'alienazione, perduri anche successivamente, l'acquirente è legittimato a richiedere la risoluzione del contratto, in considerazione della natura continuativa dell'inadempimento stesso. (nella specie, cattiva coltivazione del fondo affittato, continuata dopo la vendita del fondo stesso). (V 776/67, mass n 326848; (V 49/67, mass n 325678; (Conf 2492/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)