Sez. L, Sentenza n. 7912 del 26/04/2004 (Rv. 572321 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia proposta anteriormente al 10 agosto 2000, vertente tra un privato e una ASL - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Applicabilità dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998 - Esclusione - Applicabilità dell'art. 7 legge n. 205 del 2000 - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., nelle controversie introdotte anteriormente al 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) ed aventi ad oggetto la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci, non si pone alcuna questione in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria - con conseguente obbligo di rimessione alle sezioni unite ex art. 374, primo comma, cod. proc. civ. - pur in assenza della preclusione derivante da giudicato, stante la inapplicabilità sia della disciplina sulla giurisdizione dettata dall'art. 33 (e dall'art. 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), essendo tale disciplina stata dichiarata costituzionalmente illegittima, "in parte qua", dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292 del 2000, sia della disciplina, sostitutiva di quella dichiarata illegittima, posta dall'art. 7 della citata legge n. 205 del 2000, essendo questa priva di efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)