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Sez. U, Sentenza n. 194 del 10/05/2001 (Rv. 546549 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Spese ospedaliere sostenute dall'assistito - Per ricovero all'estero - Asseritamente determinato da ragioni di urgenza - Domanda di rimborso - Qualificazione della posizione dell'assistito - Diritto soggettivo alla salute - Sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - Influenza dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546549-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Allorché la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all'estero senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non praticate in Italia, viene in considerazione una posizione dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost., in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di un potere di supremazia della p.a., è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute. Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, senza che assumano in senso contrario rilievo le nuove disposizioni che hanno interessato il riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario: giacché, per un verso, l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai pubblici servizi, disposta dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, è stata retroattivamente rimossa per effetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, "in parte qua", della norma di previsione (sentenza n. 292 del 2000); ed atteso che, per l'altro verso, l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha ripristinato l'assetto normativo caducato dalla Corte costituzionale - è insuscettibile di trovare applicazione in riferimento a domande proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della "perpetuatio iurisdictionis", come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)