Sez. 3 - , Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023 (Rv. 668821 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Locazione di immobile pignorato senza autorizzazione del g.e. - Occupazione “sine titulo” del bene da parte del conduttore - Obbligo di risarcimento del danno nei confronti della procedura - Sussistenza - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)